Firma elettronica per acquisti di beni e servizi all’Università
Dal 1° gennaio di quest’anno sono in vigore anche per le Università le nuove modalità di
sottoscrizione elettronica dei contratti pubblici conclusi mediante scrittura privata, che
riguardano lavori, servizi e forniture, ad opera delle modifiche all’articolo11, comma 13, del Dlgs
163/2006 apportate dal Dl 145/2013, convertito con modificazioni nella legge 9/2014. In caso di
mancata osservanza delle prescrizioni normative la conseguenza prevista è quella della più
grave forma di invalidità del contratto, la nullità.
Come si realizza la stipulazione in forma elettronica
Partendo dalle attuali norme vigenti per il settore universitario in tema di acquisizione di beni,
servizi, forniture ed esecuzione lavori, è necessario anzitutto precisare che i contratti realizzati
tramite il Mepa–Mercato elettronico della Pubblica amministrazione – già assolvono alla
condizione richiesta. Per altre tipologie di contratti, in assenza di una specifica norma del
regolamento di ateneo per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia, si può
ritenere che l’obbligo in parola possa essere assolto, per i contratti che sono conclusi mediante
scambio di corrispondenza, tramite la sottoscrizione con firma digitale di un ordine da parte di
un responsabile dell’ateneo a ciò autorizzato (direttore generale, dirigente area
approvvigionamenti, segretario di dipartimento, ecc. ) che andrà trasmesso al fornitore tramite
Pec. Il fornitore a propria volta, ricevuto l’ordine potrà, a seconda dei casi: rispondere firmando
elettronicamente lo stesso per accettazione e in tal caso dovrà essere assolta l’imposta di bollo ai
sensi dell’articolo 2, allegato A, Dpr 642/1972; rispondere firmando elettronicamente una lettera
di accettazione che faccia riferimento all’ordine ricevuto; non rispondere dando luogo
direttamente alla fornitura e in tal caso il contratto si ritiene concluso nel tempo e nel luogo ove
ha avuto inizio la prestazione, ai sensi dell’articolo 1327 del codice civile.
Fornitori senza Pec
Se il fornitore dell’ateneo non è provvisto di Pec, l’ordine firmato digitalmente potrà essere
trasmesso anche tramite posta elettronica ordinaria mentre se non è provvisto di firma digitale
potrà comunque visualizzare l’ordine ricevuto e sottoscritto digitalmente tramite una delle più
comuni applicazioni idonee a visualizzare i documenti firmati digitalmente, liberamente e
gratuitamente scaricabili dalle pagine web delle autorità di certificazione (a esempio ArubaSign
e Dike per i formati con estensione p7m e acrobat reader versione 11 per quelli con estensione
pdf). Va precisato che la norma relativa alla stipulazione di contratti conclusi mediante scrittura
privata in modalità elettronica si applica anche per gli acquisti in ambito Ue ed extra-Ue in
quanto non sono previste eccezioni. Infine è da ritenersi valido anche l’ordine di fornitura
effettuato sul portale di una ditta fornitrice perché soddisfa il requisito del contratto stipulato in
modalità elettronica. Tanta elettronica corrisponderà a un cambiamento di mentalità nella
gestione delle attività quotidiane? Staremo a vedere.
L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e dal dott. Domenicali in data 10.03.2015 e pubblicato su Scuola24