Nel reclutamento dei docenti conta indicare il settore scientifico-disciplinare

Giu 16, 2016 | Posted by in News, Università | Commenti disabilitati su Nel reclutamento dei docenti conta indicare il settore scientifico-disciplinare

L’indicazione del profilo scientifico in una procedura di reclutamento di associato (ex articolo 18 legge 240/2010) non può assurgere a momento valutativo della stessa procedura. È quanto afferma la pronuncia n.830 del 28 aprile 2016 emessa dalla terza sezione del Tar Lombardia. In particolare la pronuncia tra le altre cose si sofferma sull’esplicazione dei giudizi collegiali dei commissari chiamati a valutare i candidati che hanno presentato domanda alla procedura in questione.

Cosa prevede la norma

Nella fattispecie i giudizi sono in contrasto con quanto previsto dall’articolo18 della legge 240/2010 (la riforma Gelmini) poiché la norma richiede che la specificazione dell’eventuale profilo «avvenga “esclusivamente” tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari. Tale profilo è dalla norma, seppur nella sua asciutta formulazione, tenuto distinto dalle “informazioni” sulle specifiche funzioni che il professore andrà a svolgere, che proprio in quanto informazioni, al pari di quelle relative ai diritti e ai doveri nonché al relativo trattamento economico e previdenziale, sono funzionali a far conoscere al candidato tali elementi, al fine di orientare la scelta di partecipare o meno alla procedura, ma non possono avere alcun rilievo, invece, nel momento valutativo che deve essere improntato alla ricerca del migliore candidato in relazione al settore concorsuale individuato». Questa impostazione vincola le università a specificare il settore concorsuale e l’eventuale profilo solo attraverso l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari, non potendosi aggiungere altri elementi che possono limitare potenzialmente gli aventi titolo. Non si tratta in questo caso come sostenuto dalla parte soccombente di “doppiare” la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, come paventano le difese dell’Università e del contro-interessato.

La commissione è andata oltre al bando

La sentenza specifica che «si tratta di procedure distinte finalizzate ad esiti diversi.Il sistema dell’abilitazione scientifica nazionale, come delineato dall’articolo 16 della legge 240/2010, non costituisce una procedura concorsuale di tipo comparativo tra i singoli partecipanti, in quanto la commissione è chiamata a valutare il curriculum di studi e professionale dei diversi candidati al fine di verificare il possesso dei requisiti di “maturità scientifica” necessari per poter accedere alle successive procedure concorsuali per la nomina a docente di prima e di seconda fascia. Tali ultime procedure, invece, che determinano l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, sono improntate alla scelta, attraverso una selezione comparativa, del miglior candidato in relazione al posto da ricoprire, individuato, secondo il disposto di cui all’articolo 18 della legge 240/2010, esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari». In buona sostanza l’operato della commissione è andato oltre al profilo indicato nel bando nel momento in cui ha fatto assurgere le «informazioni» sulla tipologia di «impegno clinico e scientifico a criteri di valutazione, così integrando la specificazione del profilo con elementi ulteriori rispetto alla indicazione del settore scientifico-disciplinare». Questo comportamento la commissione l’aveva già avuto nel momento della definizione dei criteri di valutazione dei candidati dove l’indicazione dell’«esperienza di direzione di unità operativa complessa» ha avuto un peso fondamentale e la commissione diversamente operando ha scambiato secondo il Tar la procedura di selezione per il reclutamento di un professore associato con quella per un incarico di struttura complessa. È proprio per questo che la commissione va rinnovata, secondo il Tar, nella sua composizione.

L’articolo è stato scritto dal dott. Vincenzo Tedesco e pubblicato su Scuola24 in data 16.06.2016

Le norme della riforma della PA con effetti sulle Università

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Università | Commenti disabilitati su Le norme della riforma della PA con effetti sulle Università

La legge 7 agosto 2015, n. 124 «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» si propone di avviare un processo di complessiva riforma dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e del lavoro alle dipendenze delle Pa. Il provvedimento è per la maggior parte composto da norme che recano deleghe al governo di adottare decreti attuativi entro termini diversi. Accanto a tali norme ve ne sono altre (poche) di precettività immediata, nel senso che modificano norme già in vigore o che, comunque, si rivolgono direttamente alle singole amministrazioni per la loro attuazione, senza la necessità di attendere decreti attuativi che possono avere effetti nelle università. Già l’ufficio studi del Codau (Convegno dei direttori generali delle Università Italiane) ha pubblicato un primo commento, incentrato sugli aspetti di maggiore interesse per le università che tiene conto di tale distinzione. Si evidenzia, altresì, che per tutte le materie per le quali sia previsto l’esercizio del potere delegato da parte del Governo è stata prevista la possibilità per il Governo di intervenire ulteriormente sulla materia, sulla base della medesima legge delega, con decreti correttivi entro termini variabili da 12 a 24 mesi dall’adozione dei primi decreti, configurando, in tal modo, un processo di consolidamento della nuova normativa che in taluni casi (per esempio la riforma del processo contabile) richiederà fino a 3 anni.

Le norme sugli incarichi

Tra le norme di immediata applicazione, anche per la risonanza che possono avere nell’opinione pubblica, si segnala..

L’articolo è stato scritto dal dott. Vincenzo Tedesco in data 11.11.2015 e pubblicato su Scuola24.

La relazione del RPC slitta al 15 Gennaio 2016

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Diritto Amministrativo | Commenti disabilitati su La relazione del RPC slitta al 15 Gennaio 2016

Il comunicato del Presidente dell’Anac, datato 25 novembre scorso, proroga al prossimo 15 gennaio il termine per la predisposizione e la pubblicazione della relazione annuale dei RPC. La proroga viene giustificata in ragione del recente aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione che l’Anac ha approvato con la determina del 28 ottobre scorso . Si tratta di un documento complesso e corposo che, nelle sue oltre 50 pagine di contenuti, fornisce indicazioni a contenuto prescrittivo per le amministrazioni destinatarie circa i nuovi Piani di prevenzione della corruzione che dovranno essere approvati entro e non oltre il 31 gennaio prossimo.

Gli adempimenti per le Università

Anche le università sono richiamate in senso specifico all’interno dell’aggiornamento dell’Anac, in particolare laddove vengono previste tra le aree specifiche di rischio anche la didattica, con riferimento alla gestione dei test di ammissione, valutazione studenti, ecc. e l’area della ricerca, con riferimento ai concorsi, alla gestione dei relativi fondi…

L’articolo è stato scritto dal dott. Vincenzo Tedesco e dal dott. Alberto Domenicali, pubblicato su Scuola24 in data 24.12.2015.

Il voto negativo delle prove d’esame nei concorsi pubblici

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Enti Pubblici | Commenti disabilitati su Il voto negativo delle prove d’esame nei concorsi pubblici

Torniamo ancora sulla materia dei concorsi pubblici con questa sentenza che appare di estremo interesse poiché contrasta con le posizioni espresse in più occasioni dal Consiglio di Stato dove si ritiene che la semplice indicazione del punteggio numerico soddisfa in pieno l’obbligo di motivazione proprio in seguito all’entrata in vigore della legge 241/90 (si veda ad es.Cons. DI Stato sez.IV 267/2001 etc).

Bisogna anche riconoscere che l’orientamento testé ricordato del Consiglio di Stato è stato sottoposto a molteplici critiche da parte della dottrina più autorevole (ad es. P. Virga, Motivazione del voto negativo delle prove d’esame secondo cui ogni candidato ha il sacrosanto diritto di conoscere non solo gli errori ma il fondamento che ha portato la commissione a ritenere non del tutto soddisfacente e quindi errata la prova svolta); in caso contrario non si capirebbe il diritto di accesso agli elaborati nei casi di impugnativa.

Tornando alla sentenza in commento tre argomenti normativi soccorrono a spiegare l’assunto; cliccando sul documento seguente potete approfondire i tre argomenti sopracitati.

Il voto negativo delle prove d’esame all’interno dei concorsi pubblici

Il commento alla sentenza è stato scritto dal dott. Vincenzo Tedesco nel Febbraio 2002 e pubblicato su Diritto.it

La missione nel pubblico impiego; il caso del mezzo proprio

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Enti Pubblici | Commenti disabilitati su La missione nel pubblico impiego; il caso del mezzo proprio

Tra gli interventi più significativi nella c.d. manovra estiva molto importante anche per la sua portata all’interno degli enti è l’intervento operato sulla disciplina delle missioni in particolare su uno strumento che viene utilizzato per svolgere l’attività lavorativa in un luogo diverso da quello dell’ordinaria sede di servizio. La questione dell’utilizzo del mezzo proprio per le attività lavorative dei dipendenti della pubblica amministrazione è uno dei principali rebus della manovra estiva 2010.
Bisogna precisare che si sta parlando di uno strumento eccezionale che dovrebbe intervenire dove gli altri mezzi pubblici di trasporto non sono utili per raggiungere il luogo della missione e che comunque alla fine è stato utilizzato dalle amministrazioni in modo disinvolto quasi fosse il metodo ordinario di spostamento. Una riflessione preliminare va fatta: Si sta parlando di missione cioè lo svolgimento di un’attività lavorativa in luogo diverso da quello ordinario che deriva anche dal c.d. potere direttivo del datore di lavoro che può per le ragioni più svariate inviare in tal senso… il lavoratore in missione o anche sia lo stesso lavoratore che chiedo di svolgere l’attività lavorativa in luogo diverso (si pensi all’attività di formazione e di aggiornamento professionale).

Il legislatore con il comma 12 dell’art. 6 del Dl n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 sembra voler cancellare ogni possibilità di autorizzazione in tal senso…

L’articolo è stato scritto dal dott. Vincenzo Tedesco e pubblicato in data 25.11.2010 su Diritto.it