Obblighi di Trasparenza per Atenei; sanzioni gestite dall’Anac
È del 21 gennaio scorso la delibera n. 10 con cui l’Anac ha compiuto una brusca sterzata rispetto all’orientamento già espresso dalla Civit con la delibera n. 66/2013 in tema di regime sanzionatorio per violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 47 del Dlgs 33/2013. La nuova delibera, infatti, ripercorrendo ampiamente e con precisione i contenuti della precedente, che poneva in capo a ciascuna amministrazione destinataria delle disposizioni sulla trasparenza l’obbligo di approvazione di un apposito regolamento interno per la definizione del procedimento sanzionatorio in caso di violazione di alcuni specifici obblighi in materia (con una sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 mila euro a carico del responsabile della violazione in caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo politico di cui all’art. 14 e degli enti partecipati di cui all’articolo 22, comma 2), fonda il presupposto per il cambio di orientamento nel diverso e più completo ruolo di garanzia e
vigilanza in tema di anticorruzione riconosciuti all’Anac con il decreto legge 90/2014. L’Anac
può ora irrogare direttamente sanzioni in caso di specifiche violazioni degli obblighi di
trasparenza ed inoltre il suo presidente può segnalare all’autorità amministrativa competente le
violazioni per l’esercizio del potere sanzionatorio previsto nei casi dell’articolo 47.
Le ragioni di un nuovo orientamento
Si tratta indubbiamente di un vero e proprio cambio di orientamento, giustificato in un
passaggio della delibera, che non appare ancora del tutto convincente, in quanto la trasparenza
dell’attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti
sociali e civili ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Per tale ragione si tratta di una
competenza prettamente statale la cui attuazione deve essere garantita in maniera uniforme ed
omogenea anche sul piano sanzionatorio. Essendosi già instaurato un rapporto rilevante con le
prefetture l’Anac ha ridisegnato il nuovo procedimento sanzionatorio ex articolo 47 comma 3
Dlgs 33/2013 sulla base dei seguenti passaggi.
Anac organo competente ad avviare il procedimento
L’Anac è il soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui
all’articolo 47, comma 1 e 2, Dlgs 33/2013, provvedendo all’accertamento, alle contestazioni e
alle notificazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689/1981, ai fini del pagamento in
misura ridotta (articolo 16, legge n. 689/1981). Gli Oiv, o le strutture o i soggetti con funzioni
analoghe interne alle pubbliche amministrazioni, in attuazione del potere di attestazione
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsto dall’articolo 14, comma 4, lettera g),
Dlgs 150/2009, e anche in relazione alle segnalazioni ricevute dai responsabili della trasparenza,
ex articolo 43, commi 1 e 5, Dlgs 33/2013, comunicano ad Anac le irregolarità riscontrate in
relazione agli adempimenti di cui al citato articolo 47 commi 1 e 2.
La sanzione
In caso di sanzione da parte di Anac, qualora non venga effettuato il pagamento in misura
ridotta, il Presidente dell’Autorità, in base all’articolo 19, comma 7, Dl 90/2014 , ne dà
comunicazione, con un apposito rapporto ai sensi dell’articolo 17, comma 1, legge 689/1981, al
Prefetto del luogo dove ha sede l’ente in cui sono state riscontrate le violazioni, per l’irrogazione
della sanzione definitiva (articolo 18 legge n. 689/81). Il Prefetto comunica al Presidente
dell’Anac l’esito della procedura sanzionatoria e all’ateneo, all’ente o all’organismo interessato
l’eventuale provvedimento sanzionatorio adottato anche per la pubblicazione sul sito
istituzionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, Dlgs 33/2013, nella sotto-sezione relativa agli
organi di indirizzo politico. Come previsto dall’articolo 49 le sanzioni si applicano a partire dalla
data di adozione del primo aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e,
comunque, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013. A
decorrere da tali date, la mancata pubblicazione e o la mancata comunicazione che configurano
l’inadempimento sono presupposto per l’avvio del procedimento sanzionatorio.
La disciplina transitoria
Ai procedimenti sanzionatori per i quali, alla data del 5 febbraio 2015 di pubblicazione della
delibera, sia stata già conclusa l’istruttoria da parte dell’ufficio competente e siano già stati
trasmessi gli atti all’ufficio cui spetta l’irrogazione della sanzione, si applicano le disposizioni
previste dai regolamenti di ogni amministrazione o ente adottati ai sensi della delibera Anac
66/2013 o, in mancanza, trovano applicazione le disposizioni previste in via suppletiva dalla
stessa delibera. Non si può rimarcare ancora la difficoltà di applicazione della trasparenza in
modo uniforme a enti diversi (si pensi alle Università) attraverso la delibera di un’autorità che
interviene improvvisamente sull’argomento quando non sappiamo ancora se ad oggi si sono
verificati casi di procedimenti sanzionatori messi in campo dagli atenei e dalle altre
amministrazioni. Non vorremmo che si ricadesse nella consueta superfetazione normativa solo
per poter affermare che qualcosa è stato fatto. Ma se l’Anac nella deliberazione in “argomento”,
ha stabilito che la trasparenza costituisce «livello essenziale delle prestazioni», si tratta
veramente di capire se per gli atenei e per le altre amministrazioni questa risulti veramente
essenziale e non si tratti del solito adempimento.
L’articolo è stato scritto dal dott. Domenicali e dal dott. Tedesco in data 23.02.2015 e pubblicato su Scuola24