Split payment e Iva; come funziona il meccanismo per gli Atenei

Mag 13, 2016 | Posted by in News, Università | Commenti disabilitati su Split payment e Iva; come funziona il meccanismo per gli Atenei

E’ datato 23 gennaio il decreto a firma del ministro dell’Economia che scioglie gli ultimi dubbi
circa il nuovo meccanismo del cosiddetto split payment in materia di Iva, introdotto dalla legge
di Stabilità 2015. In realtà il decreto per la maggior parte rappresenta una conferma delle
disposizioni già note, cui sono tenute, dal 1 gennaio 2015, le Pa interessate, relative agli effetti
sui soggetti passivi fornitori, sull’esigibilità dell’imposta e sul versamento della stessa che sarà
effettuato non oltre il 16 del mese successivo a quello di esigibilità, tramite apposito codice
tributo, senza possibilità di compensazione.
Atenei
Per gli atenei che sono già titolari dei conti presso la Banca d’Italia, il versamento avverrà
tramite modello F24 EP approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
del 28 giugno 2013. L’imposta potrà essere versata anche per ciascun giorno del mese per il
quale si è verificata la condizione di esigibilità nonché per ogni singola fattura pagata. Per le
fatture soggette allo split payment il fornitore (ed è questa una novità che dovrà essere
immediatamente comunicata) dovrà inoltre annotare sulle stesse la dicitura “scissione dei
pagamenti”.
Il meccanismo
Per le fatture rientranti nell’ambito della sfera istituzionale dell’ateneo si dovrà procedere al
pagamento separato dell’imponibile a favore del fornitore e dell’Iva all’Erario mentre per quelle
attinenti la sfera commerciale oltre a mantenere il comportamento descritto si dovrà procedere
all’annotazione delle stesse nei registri Iva entro il 15° giorno del mese successivo all’esigibilità
delle stesse. E’ prevista un’attività di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate attraverso il
flusso informatizzato che si attiverà con la fatturazione elettronica a regime nonché da parte
degli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria e di quelli di revisione interna. I
soggetti passivi fornitori che hanno effettuato operazioni di cui all’articolo 17-ter del decreto n.
633/1972 potranno risultare beneficiari dei rimborsi in via prioritaria dell’eccedenza d’imposta
detraibile a partire dalla richiesta relativa al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015 e nel
limite dell’imposta applicata alle operazioni di “scissione dei pagamenti” effettuate.
Fuori dall’applicazione
In merito ad ulteriori problematiche inerenti le operazioni effettuate tramite il Fondo
economale, le carte di credito aziendali e i rimborsi in occasione di viaggi e missioni del proprio
personale, il decreto Mef non fa alcun cenno. Tuttavia, dalla lettura delle disposizioni, si può
ritenere che siano da mantenere escluse dal meccanismo dello split payment le operazioni dei
regimi speciali (editori e agenzie di viaggio) in cui l’Iva non viene esplicitamente esposta nei
documenti giustificativi. Analogamente a tale principio, considerato che il decreto Mef
menziona solo le operazioni per le quali viene emessa fattura ai sensi dell’articolo 21 del decreto
n. 633/1972, possono considerarsi escluse dallo split payment anche tutte quelle operazioni che
trovano giustificazione in documenti di spesa quali scontrini parlanti e ricevute fiscali che non
prevedono l’esposizione dell’Iva in maniera esplicita e che per loro natura debbono comunque
essere contenute all’interno di precisi limiti di importo prefissati dai regolamenti interni
dell’ateneo. Solo in questi ambiti, ferme restando le cause di esclusione previste dal comma 2 del
nuovo articolo 17-ter, le norme sembrano sottrarre al nuovo meccanismo d’imposta le
operazioni di approvvigionamento minori.

L’articolo è stato scritto dal dott. Alberto Domenicali e dal dott. Vincenzo Tedesco in data 04.02.2015 e pubblicato su Scuola24

Obblighi di Trasparenza per Atenei; sanzioni gestite dall’Anac

Mag 13, 2016 | Posted by in News, Università | Commenti disabilitati su Obblighi di Trasparenza per Atenei; sanzioni gestite dall’Anac

È del 21 gennaio scorso la delibera n. 10 con cui l’Anac ha compiuto una brusca sterzata rispetto all’orientamento già espresso dalla Civit con la delibera n. 66/2013 in tema di regime sanzionatorio per violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 47 del Dlgs 33/2013. La nuova delibera, infatti, ripercorrendo ampiamente e con precisione i contenuti della precedente, che poneva in capo a ciascuna amministrazione destinataria delle disposizioni sulla trasparenza l’obbligo di approvazione di un apposito regolamento interno per la definizione del procedimento sanzionatorio in caso di violazione di alcuni specifici obblighi in materia (con una sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 mila euro a carico del responsabile della violazione in caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo politico di cui all’art. 14 e degli enti partecipati di cui all’articolo 22, comma 2), fonda il presupposto per il cambio di orientamento nel diverso e più completo ruolo di garanzia e
vigilanza in tema di anticorruzione riconosciuti all’Anac con il decreto legge 90/2014. L’Anac
può ora irrogare direttamente sanzioni in caso di specifiche violazioni degli obblighi di
trasparenza ed inoltre il suo presidente può segnalare all’autorità amministrativa competente le
violazioni per l’esercizio del potere sanzionatorio previsto nei casi dell’articolo 47.
Le ragioni di un nuovo orientamento
Si tratta indubbiamente di un vero e proprio cambio di orientamento, giustificato in un
passaggio della delibera, che non appare ancora del tutto convincente, in quanto la trasparenza
dell’attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti
sociali e civili ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Per tale ragione si tratta di una
competenza prettamente statale la cui attuazione deve essere garantita in maniera uniforme ed
omogenea anche sul piano sanzionatorio. Essendosi già instaurato un rapporto rilevante con le
prefetture l’Anac ha ridisegnato il nuovo procedimento sanzionatorio ex articolo 47 comma 3
Dlgs 33/2013 sulla base dei seguenti passaggi.
Anac organo competente ad avviare il procedimento
L’Anac è il soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui
all’articolo 47, comma 1 e 2, Dlgs 33/2013, provvedendo all’accertamento, alle contestazioni e
alle notificazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689/1981, ai fini del pagamento in
misura ridotta (articolo 16, legge n. 689/1981). Gli Oiv, o le strutture o i soggetti con funzioni
analoghe interne alle pubbliche amministrazioni, in attuazione del potere di attestazione
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsto dall’articolo 14, comma 4, lettera g),
Dlgs 150/2009, e anche in relazione alle segnalazioni ricevute dai responsabili della trasparenza,
ex articolo 43, commi 1 e 5, Dlgs 33/2013, comunicano ad Anac le irregolarità riscontrate in
relazione agli adempimenti di cui al citato articolo 47 commi 1 e 2.
La sanzione
In caso di sanzione da parte di Anac, qualora non venga effettuato il pagamento in misura
ridotta, il Presidente dell’Autorità, in base all’articolo 19, comma 7, Dl 90/2014 , ne dà
comunicazione, con un apposito rapporto ai sensi dell’articolo 17, comma 1, legge 689/1981, al
Prefetto del luogo dove ha sede l’ente in cui sono state riscontrate le violazioni, per l’irrogazione
della sanzione definitiva (articolo 18 legge n. 689/81). Il Prefetto comunica al Presidente
dell’Anac l’esito della procedura sanzionatoria e all’ateneo, all’ente o all’organismo interessato
l’eventuale provvedimento sanzionatorio adottato anche per la pubblicazione sul sito
istituzionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, Dlgs 33/2013, nella sotto-sezione relativa agli
organi di indirizzo politico. Come previsto dall’articolo 49 le sanzioni si applicano a partire dalla
data di adozione del primo aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e,
comunque, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013. A
decorrere da tali date, la mancata pubblicazione e o la mancata comunicazione che configurano
l’inadempimento sono presupposto per l’avvio del procedimento sanzionatorio.
La disciplina transitoria
Ai procedimenti sanzionatori per i quali, alla data del 5 febbraio 2015 di pubblicazione della
delibera, sia stata già conclusa l’istruttoria da parte dell’ufficio competente e siano già stati
trasmessi gli atti all’ufficio cui spetta l’irrogazione della sanzione, si applicano le disposizioni
previste dai regolamenti di ogni amministrazione o ente adottati ai sensi della delibera Anac
66/2013 o, in mancanza, trovano applicazione le disposizioni previste in via suppletiva dalla
stessa delibera. Non si può rimarcare ancora la difficoltà di applicazione della trasparenza in
modo uniforme a enti diversi (si pensi alle Università) attraverso la delibera di un’autorità che
interviene improvvisamente sull’argomento quando non sappiamo ancora se ad oggi si sono
verificati casi di procedimenti sanzionatori messi in campo dagli atenei e dalle altre
amministrazioni. Non vorremmo che si ricadesse nella consueta superfetazione normativa solo
per poter affermare che qualcosa è stato fatto. Ma se l’Anac nella deliberazione in “argomento”,
ha stabilito che la trasparenza costituisce «livello essenziale delle prestazioni», si tratta
veramente di capire se per gli atenei e per le altre amministrazioni questa risulti veramente
essenziale e non si tratti del solito adempimento.

L’articolo è stato scritto dal dott. Domenicali e dal dott. Tedesco in data 23.02.2015 e pubblicato su Scuola24

Al via il manuale tecnico-operativo per le Università

Mag 13, 2016 | Posted by in News, Università | Commenti disabilitati su Al via il manuale tecnico-operativo per le Università

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015 il decreto
interministeriale n.925 con cui sono stati emanati in via ufficiale gli schemi di budget economico
e degli investimenti per le università. Si tratta di una importante parte di attuazione della legge
240/2010 e in particolare preme evidenziare come l’intervento del ministero miri a definire
schemi di budget economico e budget degli investimenti, che tengano conto delle specificità del
sistema universitario, al fine della confrontabilità tra i singoli atenei dei dati rappresentati,
nonché della comparabilità tra il bilancio unico di ateneo di previsione annuale ed il bilancio di
ateneo di esercizio del medesimo anno.

Per gli schemi di budget o il manuale tecnico operativo, è possibile leggere l’articolo completo.

Al via gli schemi di bilancio e il manuale tecnico operativo per le universita

L’articolo è stato scritto dal dott. Vincenzo Tedesco 05.01.2016 e pubblicato su Scuola24.

I procedimenti amministrativi delle Università in Procedamus

Mag 13, 2016 | Posted by in News, Università | Commenti disabilitati su I procedimenti amministrativi delle Università in Procedamus

Martedì 22 Marzo 2016, presso la sede di Cineca a Bologna, si è svolto un seminario dal titolo “I procedimenti amministrativi delle università e degli enti di ricerca”, patrocinato da ANVUR, CRUI, CoDAU, ForumPA e in collaborazione con MiBACT e ANORC.

Il seminario mirava a fare il punto della situazione a fronte della mappatura dei procedimenti amministrativi delle università italiane effettuata nel 2015 nel corso del progetto Procedamus, illustrandone i risultati e i possibili sviluppi in tema di anti-corruzione, trasparenza, innovazione e re-ingegnerizzazione.

Al seminario è intervenuto anche il dott. Tedesco.

Di seguito è possibile rivedere il seminario in versione integrale(è consigliato utilizzare Internet Explorer per una buona visione).

http://streaming.cineca.it/DefaultPlayer/div.php?evento=procedamus