Cosa cambia negli Atenei con il nuovo Codice degli Appalti

Mag 13, 2016 | Posted by in News, Università | Commenti disabilitati su Cosa cambia negli Atenei con il nuovo Codice degli Appalti

È stato da poco pubblicato il cosiddetto codice degli appalti: si tratta del decreto legislativo 18
aprile 2016 n.50 (Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n.91 Supplemento Ordinario 10 e 11) di
attuazione delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. I primi
commenti e reazioni – come quelle al centro dell’incontro svoltosi sul tema dall’assemblea del
Codau lo scorso 15 aprile – hanno evidenziato le criticità nell’adozione delle varie misure e le
attività conseguenti da parte degli atenei.

I contratti sotto soglia…

Per approfondire questi paragrafi cliccare qui

L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e pubblicato su Scuola24 in data 04.05.2016

Per l’Università scatta l’ora del piano integrato della performance

Mag 13, 2016 | Posted by in News, Università | Commenti disabilitati su Per l’Università scatta l’ora del piano integrato della performance

Sono state pubblicate per la consultazione pubblica che terminerà il 26 giugno 2015 le linee
guida per la gestione integrata delle performance negli atenei. Si tratta di un documento molto
complesso che cerca di rispondere in primis ai nuovi compiti assegnati dalla legge all’Anvur. Si
ricorda che nell’estate del 2013 l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca ha acquisito nuove competenze in materia di valutazione delle attività
amministrative degli atenei e degli enti di ricerca vigilati dal Miur. Affiancando questa nuova
attività alle proprie funzioni di valutazione esterna della didattica e della ricerca, l’Agenzia ha
impostato il nuovo ruolo in una prospettiva sistemica. In particolare queste linee guida possono
esser lette come la necessità riconosciuta di tener conto delle specificità del mondo
dell’università e della ricerca. Tale interpretazione dovrebbe essere ulteriormente rafforzata
dalla recente riforma della Pa attualmente in discussione in Parlamento e dalle istanze di
riordino della disciplina per la gestione della performance stabilite dal Dl 90/2014 (convertito
poi, con modificazioni, dalla legge 114/2014), in cui viene attribuito al dipartimento della
Funzione pubblica un nuovo ruolo di indirizzo all’interno della nascente Rete nazionale per la
valutazione delle altre amministrazioni pubbliche.
I principi a cui attenersi
Il documento fornisce indicazioni operative alle università italiane per la gestione e la
valutazione delle attività amministrative, seguendo i principi di semplificazione e integrazione,
nel rispetto dell’autonomia garantita all’università̀ dall’articolo 33 della Costituzione (che la
differenzia, all’interno del comparto, dagli enti pubblici di ricerca e in generale da tutte le
pubbliche amministrazioni italiane). Tra le novità più importanti si rinvengono alcune esigenze
più volte espresse dal Codau che ha evidenziato le singolarità degli atenei, recepita anche
all’interno della legislazione di fonte primaria, basata su due specifiche logiche, diverse e
complementari:
– la logica accademica, basata su principi di autonomia e autoregolazione del lavoro di tipo
professionale (in senso lato);
– la logica tecnico-amministrativa, basata su principi di organizzazione gerarchica e
orientamento agli obiettivi.
Ne consegue ad esempio l’idea del c.d. “Piano integrato” caratterizzata da una nozione
“allargata” di performance, intesa non tanto come l’insieme delle attività̀ ordinarie e ripetute
dell’amministrazione osservabile attraverso i suoi prodotti tipici (output), quanto piuttosto come
la capacità delle università̀ di relazionarsi dinamicamente con il mondo esterno in modo
reciprocamente vantaggioso, duraturo e sostenibile (outcome e impatto).
Le cinque azioni da individuare
Il Piano che viene descritto nella bozza delle linee guida dovrà essere redatto secondo i criteri di
valutazione indicati qui di seguito, suddivisi nelle cinque sezioni minime ritenute necessarie per
una corretta gestione del ciclo della performance.
1.Integrazione con la programmazione strategica
– Riferimenti espliciti e coerenti con l’ultimo aggiornamento del documento di programmazione
strategica triennale;
– presenza all’interno del documento di programmazione triennale del riferimento alla
performance, alla trasparenza e anticorruzione e agli obblighi connessi. In particolare grande
spazio verrà dato alla gestione delle aree di rischio secondo i principi contenuti nelle direttive
europee.
2.Performance organizzativa
– Presenza, grado di articolazione e pertinenza degli obiettivi operativi;
– adeguatezza del processo di costruzione e condivisione degli obiettivi (partecipazione attiva di
tutte le strutture dell’amministrazione)
– coerenza interna tra i diversi obiettivi (identificazione e gestione dei trade off);
– sostenibilità̀degli obiettivi rispetto alle risorse disponibili e all’orizzonte temporale;
– metodologia dell’analisi del benessere organizzativo, esiti e utilizzo dei risultati.
3.Analisi dei rischi
– Rispondenza della analisi alle norme vigenti e alle direttive Anac;
– coerenza dell’analisi dei rischi rispetto alla programmazione strategica di ateneo;
– raccordo non formale con la pianificazione della performance organizzativa e individuale.
4.Trasparenza e anticorruzione
– Rispondenza della analisi alle norme vigenti e alle direttive Anac;
– coerenza del Piano rispetto alla programmazione strategica di ateneo;
– raccordo non formale con la pianificazione della performance organizzativa e individuale.
5.Performance individuale
– Metodologia nell’assegnazione degli obiettivi alle diverse unitàoperative (uffici) e
nell’attribuzione dei risultati;
– utilizzo coerente della misurazione dei risultati per l’assegnazione dei premi;
– argomentazioni ed evidenze a supporto della scelta (eventuale) di non procedere alla
valutazione della performance individuale.
In buona sostanza una mezza rivoluzione o meglio un tentativo sacrosanto di razionalizzare i
vari documenti di programmazione e i vari adempimenti a carico degli atenei. Ci si augura che
gli obiettivi di semplificazione siano alla fine coerenti e vadano nella direzione di rafforzare
l’autonomia e la specificità delle università.

Firma elettronica per acquisti di beni e servizi all’Università

Mag 13, 2016 | Posted by in News, Università | Commenti disabilitati su Firma elettronica per acquisti di beni e servizi all’Università

Dal 1° gennaio di quest’anno sono in vigore anche per le Università le nuove modalità di
sottoscrizione elettronica dei contratti pubblici conclusi mediante scrittura privata, che
riguardano lavori, servizi e forniture, ad opera delle modifiche all’articolo11, comma 13, del Dlgs
163/2006 apportate dal Dl 145/2013, convertito con modificazioni nella legge 9/2014. In caso di
mancata osservanza delle prescrizioni normative la conseguenza prevista è quella della più
grave forma di invalidità del contratto, la nullità.
Come si realizza la stipulazione in forma elettronica
Partendo dalle attuali norme vigenti per il settore universitario in tema di acquisizione di beni,
servizi, forniture ed esecuzione lavori, è necessario anzitutto precisare che i contratti realizzati
tramite il Mepa–Mercato elettronico della Pubblica amministrazione – già assolvono alla
condizione richiesta. Per altre tipologie di contratti, in assenza di una specifica norma del
regolamento di ateneo per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia, si può
ritenere che l’obbligo in parola possa essere assolto, per i contratti che sono conclusi mediante
scambio di corrispondenza, tramite la sottoscrizione con firma digitale di un ordine da parte di
un responsabile dell’ateneo a ciò autorizzato (direttore generale, dirigente area
approvvigionamenti, segretario di dipartimento, ecc. ) che andrà trasmesso al fornitore tramite
Pec. Il fornitore a propria volta, ricevuto l’ordine potrà, a seconda dei casi: rispondere firmando
elettronicamente lo stesso per accettazione e in tal caso dovrà essere assolta l’imposta di bollo ai
sensi dell’articolo 2, allegato A, Dpr 642/1972; rispondere firmando elettronicamente una lettera
di accettazione che faccia riferimento all’ordine ricevuto; non rispondere dando luogo
direttamente alla fornitura e in tal caso il contratto si ritiene concluso nel tempo e nel luogo ove
ha avuto inizio la prestazione, ai sensi dell’articolo 1327 del codice civile.
Fornitori senza Pec
Se il fornitore dell’ateneo non è provvisto di Pec, l’ordine firmato digitalmente potrà essere
trasmesso anche tramite posta elettronica ordinaria mentre se non è provvisto di firma digitale
potrà comunque visualizzare l’ordine ricevuto e sottoscritto digitalmente tramite una delle più
comuni applicazioni idonee a visualizzare i documenti firmati digitalmente, liberamente e
gratuitamente scaricabili dalle pagine web delle autorità di certificazione (a esempio ArubaSign
e Dike per i formati con estensione p7m e acrobat reader versione 11 per quelli con estensione
pdf). Va precisato che la norma relativa alla stipulazione di contratti conclusi mediante scrittura
privata in modalità elettronica si applica anche per gli acquisti in ambito Ue ed extra-Ue in
quanto non sono previste eccezioni. Infine è da ritenersi valido anche l’ordine di fornitura
effettuato sul portale di una ditta fornitrice perché soddisfa il requisito del contratto stipulato in
modalità elettronica. Tanta elettronica corrisponderà a un cambiamento di mentalità nella
gestione delle attività quotidiane? Staremo a vedere.

L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e dal dott. Domenicali in data 10.03.2015 e pubblicato su Scuola24

Contabilità economico-patrimoniale; il MIUR aggiorna il manuale operativo

Mag 13, 2016 | Posted by in News, Università | Commenti disabilitati su Contabilità economico-patrimoniale; il MIUR aggiorna il manuale operativo

Era noto fin dalla prima versione che il Manuale tecnico-operativo a supporto delle attività
gestionali degli atenei, transitati alla contabilità economico-patrimoniale, avrebbe subito
progressive integrazioni nel corso del tempo. Con nota del 21 marzo il Miur ha trasmesso in
visione agli atenei una nuova versione del documento che si arricchisce di ulteriori fattispecie
relative a immobilizzazioni immateriali e materiali, patrimonio netto, liberalità, valutazione
commesse e progetti di ricerca, contributi annuali e pluriennali. Per chi opera nell’ambito
contabile si tratta di indicazioni attese e auspicate nell’ottica dell’uniformità dei comportamenti
in sede di rilevazione delle operazioni contabili e valorizzazione delle poste di bilancio. Ma
anche per chi assume ruoli attivi nella gestione, dai rettori ai direttori generali passando per
tutto il Consiglio di amministrazione, la valutazione delle diverse poste contabili assume
rilevanza cruciale specie se dal risultato inevitabilmente ne deriva, come peraltro già oggi
avviene, un giudizio sulla gestione complessiva.
Le principali novità
Dalla lettura del documento appare la volontà di ancorare le valutazioni contabili a principi
ragionevoli e il più possibile univoci per gli atenei anche al probabile fine di favorirne la
possibilità di una valutazione comparata. L’intento si evince chiaramente ad esempio dalla
previsione di aliquote d’ammortamento sostanzialmente univoche per le varie categorie di
immobilizzazioni immateriali e materiali o dalla previsione di inquadrare tutti i beni di terzi,
ancorché accompagnati da diritti di concessione o d’uso perpetui e gratuiti, nei conti d’ordine. Si
rileva inoltre quanto la nuova versione del Manuale si spinga a suggerire comportamenti
particolari in presenza di operazioni contabili straordinarie quale quella del passaggio dal
sistema finanziario a quello economico-patrimoniale. In tal caso viene suggerito con opportune
motivazioni di procedere alla scrittura di un risconto passivo che sterilizzi progressivamente nel
tempo le quote d’ammortamento dei beni acquistati e spesati in regime di contabilità finanziaria
sempre che l’ateneo non abbia fatto ricorso all’indebitamento in quella sede. Certamente la
questione non mancherà di sollevare molte discussioni all’interno della dottrina aziendalistica
pubblica in quanto una tale previsione potrebbe essere pacificamente accolta solo in presenza di
una specifica norma che la preveda, come nel caso delle aziende sanitarie pubbliche del Ssn.
Il ruolo della nota integrativa
Fermo restando l’obiettivo di omogeneità, a vantaggio della comparabilità del bilancio dei vari
atenei, eventuali aliquote di ammortamento inferiori o superiori a quelle indicate e
corrispondenti alla vita utile del cespite stimata saranno sempre possibili; in tali casi sarà cura
dell’ateneo dare adeguata giustificazione e rendicontazione in Nota integrativa. Ne deriva che la
nota integrativa rappresenta lo strumento utile per evidenziare eventuali scostamenti
dall’obiettivo dell’omogenea redazione dei bilanci.
Si pensi al costo (o valore di rilevazione) delle immobilizzazioni materiali, sottoposte alla
utilizzazione, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della
residua possibilità di utilizzo in riferimento alle prescrizioni dell’articolo 2426, n. 2, del codice
civile e agli indirizzi del decreto n. 19/2014, con preferenza per l’applicazione di quote di
ammortamento con il metodo costante. Nella Nota integrativa sono esplicitate le percentuali di
ammortamento adottate che, stante l’obiettivo di uniformità delle risultanze delle università, si
suggeriscono corrispondenti a quelle indicate in riferimento alle singole categorie riassunte nel
prospetto che segue che indica anche il relativo range minimo o massimo (indipendente dal
profilo di ammissibilità ai fini fiscali).
Il valore degli acquisti informatici
Indubbiamente con la nuova versione del manuale si realizza un notevole passo in avanti che
merita apprezzamento per lo sforzo e l’analiticità con cui è stato realizzato, l’unico appunto
riguarda semmai il momento in cui arriva a chiarire regole e principi che riguardano in molti
casi il primo impianto della contabilità economico-patrimoniale quando la maggior parte degli
atenei pubblici ha già affrontato questo passaggio negli anni scorsi ed inevitabilmente ha già
effettuato scelte differenziate. Si tratta ora di cercare di ricondurre il sistema ad unità per gli
innumerevoli vantaggi che potranno derivarne per tutti gli attori a partire dal Miur, che rimane
ancora il principale finanziatore del sistema. La palla ora è in mano agli atenei che avranno circa
un mese di tempo per presentare le proprie osservazioni e suggerimenti alla bozza di manuale.
Da segnalare infine anche le questioni di impatto sul sistema di acquisti informatici che,
indipendentemente da qualunque tipo di software e dal criterio di iscrizione nell’attivo scelto,
data la rapidità del processo di obsolescenza tecnologica che lo caratterizza, richiede alla fine di
ciascun esercizio un’analisi critica del futuro utilizzo all’interno dell’ateneo fino a procedere in
casi particolari ad una svalutazione straordinaria del suo valore netto contabile. Tutto ciò anche
ai fini della razionalizzazione per gli acquisti.

L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e dal dott. Domenicali e pubblicato su Scuola24 in data 25.03.2016

Trasparenza negli acquisti; le pagelle dell’Anac agli atenei

Mag 13, 2016 | Posted by in News, Università | Commenti disabilitati su Trasparenza negli acquisti; le pagelle dell’Anac agli atenei

L’Anac, dopo aver accorpato le funzioni dell’ex Avcp (Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici), ha previsto l’esecuzione di una serie di controlli automatizzati
sulle pubblicazioni che gli atenei, alla pari delle altre Pa, debbono effettuare nell’apposita
sezione amministrazione trasparente per assolvere alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 32
della legge n. 190/2012 (c.d. legge “anticorruzione”). In particolare, si tratta delle situazioni in
cui gli atenei, in qualità di stazioni appaltanti, effettuano acquisti di beni e servizi o esecuzione
di lavori che, con periodicità almeno semestrale, debbono essere pubblicati nel formato Xml.
Gli adempimenti
Per rispettare l’adempimento, che rientra nelle misure previste dalle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza, gli atenei debbono anzitutto trasmettere
all’Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno, esclusivamente mediante Pec (all’indirizzo
comunicazioni@pec.anticorruzione.it), un messaggio attestante l’avvenuto adempimento. Il
messaggio Pec deve riportare obbligatoriamente, nell’apposito modulo Pdf (versione aggiornata
al 15 gennaio 2016), il codice fiscale della stazione appaltante e l’Url di pubblicazione del file Xml
per l’anno di riferimento. Peraltro i messaggi ricevuti attraverso canali diversi dalla Pec dedicata
non sono considerati validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla norma e le
relative informazioni non vengono elaborate. In secondo luogo debbono garantire la
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di tutte le informazioni di cui all’articolo 4 della
Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016 dell’Anac, secondo la struttura e le modalità definite
dall’Autorità. Si tratta, ad esempio, per ciascun acquisto del Cig (codice identificativo di gara),
struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta adottata, elenco operatori
economici invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, ecc.
I primi esiti
Gli esiti dei primi controlli effettuati dall’Anac in questi primi giorni di febbraio sui dati del 2016
sono pubblicati per ciascuna amministrazione soggetta nell’apposito sito , dove compaiono
anche i dettagli degli eventuali errori rilevati e la data del tentativo d’accesso ai dati. Da qui si
nota un generale rispetto delle procedure nella maggior parte degli atenei. Si evidenzia che gli
errori che sono stati rilevati nei confronti di alcuni atenei dovrebbero portare gli stessi a
ripensare le procedure interne e ad attrezzarsi per evitare le conseguenti sanzioni. È previsto
che l’Anac effettui alcuni ulteriori tentativi d’accesso ai dati nel caso in cui i primi abbiano
restituito esito negativo.
Le conseguenze del mancato o errato adempimento
Il responsabile per la trasparenza, nominato ai sensi dell’articolo 43 del Dlgs 33/2013, controlla
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e di comunicazione all’Autorità previsti dall’art. 1,
comma 32 della legge 190/2012 assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle
informazioni pubblicate e comunicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico,
all’Organismo indipendente di valutazione (Oiv), all’Autorità e, nei casi più gravi, all’ufficio di
disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. In questo
caso è ben presente una importante funzione del Nucleo di valutazione nel ruolo di Oiv che
dovrebbe determinare un maggiore coinvolgimento nel processo. Va peraltro evidenziato che gli
obblighi di pubblicazione in oggetto non sostituiscono gli obblighi di pubblicazione e le
comunicazioni previste dal Codice dei contratti pubblici e da altre disposizioni normative. In
caso di inadempimento o incompleta pubblicazione sono previste sanzioni a carico del
responsabile fino alla segnalazione alla Corte dei conti. Una riflessione finale è quella di capire
se in concreto questo modello di controllo e questa modalità di verifica possa essere utile per il
rispetto della disciplina del codice degli appalti.

L’articolo è stato scritto dal dott. Alberto Domenicali e dal dott. Vincenzo Tedesco in data 23.02.2016 su Scuola24