Anti-corruzione; il termine del 2014 per pubblicare la relazione

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Università | Commenti disabilitati su Anti-corruzione; il termine del 2014 per pubblicare la relazione

Entro la fine dell’anno, i responsabili anti-corruzione devono pubblicare sul sito internet
dell’ateneo la relazione sulle attività svolte e sull’applicazione delle norme e del piano per la
prevenzione della corruzione. La relazione deve essere redatta sulla base del modello dettato
dall’Autorità nazionale anti corruzione (Anac), reso noto solo venerdì 12 dicembre. Anche in
questo caso si può evidenziare una certa meccanicità nell’adempimento poiché la stessa Autorità
richiede lo stesso adempimento per tutte le amministrazioni, nello stesso formato predisposto,
senza modifiche e senza tenere conto della specificità del sistema universitario.
Non si richiede invece l’approvazione della relazione da parte dell’organo di indirizzo politico
che resta un atto proprio ed esclusivo del Responsabile della prevenzione della corruzione. La
relazione costituisce un passaggio preliminare assai rilevante in vista dell’approvazione del
prossimo piano anti-corruzione, che ricordiamo, deve essere approvato, per il triennio
2015/2017, da parte dell’organo di indirizzo politico su proposta del Responsabile
anti-corruzione, entro il 31 gennaio 2015.

Il contenuto

Lo schema di Relazione è suddiviso in tre parti. Sul link seguente è possibile comprendere quali siano queste tre parti.

Approfondimenti_Università_Anticorruzione_ ultimi giorni per pubblicare la relazione sul sito dell’universita

L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e pubblicato su Scuola24 il 23.12.2014

 

Docenza universitaria incompatibile con altre professioni

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Università | Commenti disabilitati su Docenza universitaria incompatibile con altre professioni

I professori universitari a tempo pieno non possono svolgere attività professionali né ricoprire
cariche in enti e società costituiti a fine di lucro perché tali attività sono assolutamente
incompatibili con il regime di impegno prescelto, anche qualora vi siano autorizzati dall’ateneo,
in quanto tale autorizzazione è illegittima. Le prestazioni professionali svolte in regime di
partita Iva non possono considerarsi attività occasionali compatibili con la posizione di
professore universitario in regime di tempo pieno.
L’eventuale svolgimento di attività in violazione delle suddette norme è sottoposto alla
giurisdizione della Corte dei conti in quanto causa di responsabilità amministrativa per il danno
erariale cagionato all’ateneo, consistente nella differenza tra quanto percepito come professore
a tempo pieno e quanto sarebbe spettato per il tempo definito, maggiorato di eventuali
indennità percepite sul presupposto di aver scelto il regime di impegno a tempi pieno (indennità
di carica, indennità di incentivazione alla didattica). Il danno sussiste indipendentemente dal
fatto che le attività didattiche siano state regolarmente svolte dai docenti. Questi principi sono
affermati dalla recente sentenza della Corte dei conti Sezione Campania n. 305 del 30 marz0
2015

Per conoscere i motivi specifici per i quali l’incompatibilità è totale, si prega di leggere il post scaricabile qui.

L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e pubblicato su Scuola24 in data 19.05.2015

Piano integrato per gli Atenei; ecco perché è un’occasione

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Università | Commenti disabilitati su Piano integrato per gli Atenei; ecco perché è un’occasione

Sono di nuova emanazione le linee guida per la gestione integrata del ciclo della performance
che l’Anvur ha predisposto per razionalizzare i diversi vincoli normativi gravanti sugli atenei
che, frutto di differenti disposizioni succedutesi nel tempo, avevano finito per costituire un
quadro frammentato e disorganico di meri adempimenti. Non è infrequente che il legislatore, a
fronte di esigenze specifiche o impellenti, emani disposizioni settoriali senza riuscire a
mantenere una coerenza complessiva nel quadro delle norme che impattano su un determinato
settore o categoria di soggetti. Il caso della misurazione delle performance degli atenei statali ne
costituisce un esempio in quanto, fin dal 2005 era stato previsto il concetto di programmazione
strategica triennale, successivamente con il Dlgs 150/2009 (cosiddetta legge Brunetta) era
comparsa la logica della valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni a livello
organizzativo ed individuale e ancora con la legge 190/2012 venivano inserite le disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione.
L’innovatività del Piano
In realtà esiste un unico filo conduttore che unisce questi aspetti apparentemente disgiunti: la
performance che gli atenei, pur nella tutela delle garanzie di autonomia e indipendenza
riconosciute a livello costituzionale (cosiddetta autonomia responsabile), sono chiamati a
realizzare al pari delle altre pubbliche amministrazioni. Le nuove linee guida costituiscono una
tappa fondamentale verso un passaggio di integrazione che parte dalla visione strategica
determinata dall’organo di programmazione e indirizzo politico degli atenei, il Consiglio di
amministrazione, e attraversa le aree istituzionali della didattica, della ricerca e della cosiddetta
terza missione, mantenendo la possibilità di declinare ulteriori ambiti specifici su cui ciascun
ateneo è disposto a misurare i propri risultati. Il vero aspetto innovativo risiede nella visione
unitaria che il documento di programmazione chiamato Piano integrato potrà realizzare sulla
performance, la trasparenza e l’anticorruzione, nella considerazione che gli ultimi due aspetti
costituiscono solo diverse prospettive del primo. Non di meno, il Piano integrato si propone di
misurare essenzialmente la performance amministrativa, pur traendo origine dalla strategia
complessiva dell’ateneo, misurata dall’insieme di azioni e attività realizzate a supporto delle
missioni istituzionali dell’ateneo stesso.
Le sezioni del modello
Il modello proposto prevede, dopo l’inquadramento strategico dell’ateneo, l’esposizione della
performance organizzativa che costituisce ambito di azione del Direttore generale quale organo
di trasmissione della volontà strategico-politica dell’ateneo verso gli obiettivi strettamente
operativi. Una specifica sezione, che risponderà alle direttive dell’Anac, sarà dedicata alla
prevenzione della corruzione, con l’individuazione delle aree di rischio e le misure previste per
la relativa mitigazione. Un’altra sezione riguarderà comunicazione e trasparenza, per esporre la
strategia comunicativa dell’ateneo e per accogliere le indagini sul benessere organizzativo,
nonché le attività con ricaduta sociale e le politiche di qualità attuate. Una ulteriore sezione
riguarderà la performance individuale attraverso il sistema di valutazione e incentivazione del
personale addetto alle attività tecnico-amministrative. Si tratta di un’occasione storica per gli
atenei per andare finalmente oltre al semplice adempimento burocratico e poter realizzare un
piano realmente efficace con l’intento di creare una visione unitaria degli indirizzi e degli
obiettivi strategici rispetto alle varie componenti che operano all’interno degli atenei e alle
risorse a disposizione.

L’articolo è stato scritto dal dott. Domenicali e pubblicato da Scuola24 il 27.05.2015

Per l’incompatibilità dei docenti il danno erariale non scatta subito

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Università | Commenti disabilitati su Per l’incompatibilità dei docenti il danno erariale non scatta subito

Lo svolgimento di attività incompatibili con lo status di docente universitario a tempo pieno non
determina di per sé danno erariale, occorrendo a tal fine la prova del nocumento che in concreto
sia derivato dalla corresponsione dello stipendio a fronte dell’attività regolarmente prestata dal
docente. L’interessante principio emerge dalla sentenza della Corte dei conti sezione
giurisdizionale della Liguria n.25 del 16 aprile scorso che ha giudicato il caso di un professore
universitario che aveva esercitato attività «dell’industria e del commercio» e attività liberoprofessionale
senza la prescritta autorizzazione prevista dallo status di dipendente pubblico.
Le contestazioni al docente
In particolare la procura regionale della Corte dei conti chiedeva il risarcimento nei confronti
dell’Università di appartenenza del professore di una somma di oltre 300mila euro. In
particolare oltre alle accuse relative allo svolgimento di attività professionale si evidenziava che
il docente era stato amministratore unico, per un certo periodo di una società. In questo quadro
la procura evidenziava che comunque il dipendente avrebbe violato la previsione dell’articolo 53
del Dlgs 165/2001 che prevede l’autorizzazione da parte della pubblica amministrazione per lo
svolgimento degli incarichi retribuiti ma anche l’articolo 60 del testo unico degli impiegati civili
dello stato che (Dpr n.3/1957) che vieta l’esercizio dell’industria e del commercio. Inoltre si
evidenziava da parte del docente un comportamento di occultamento doloso per non aver
comunicato al proprio ateneo fatti che era necessario ai sensi delle norme comunicare.
L’esclusione del danno erariale
La sezione ligure della Corte dei conti in primis va a verificare se esiste effettivamente il danno
che com’è noto rappresenta il presupposto indefettibile della responsabilità amministrativa. Nel
caso di specie la Corte ritiene che per qualificare la responsabilità amministrativa è
indispensabile che ci sia un danno concreto e attuale per l’erario. Pertanto non esiste
automatismo tra violazione delle norme sull’incompatibilità e danno per la pubblica
amministrazione come vorrebbe dimostrare la procura poiché anche se ai sensi dell’articolo 60
sopracitato è previsto nei casi più gravi la decadenza dall’impiego, nessuna norma dispone che
la trasgressione del divieto di svolgere determinate attività integra un danno erariale. Lo stesso
principio è stato espresso dalla giurisprudenza in situazioni analoghe , si pensi alle attività
incompatibili esercitate da un docente a tempo pieno occorendo sempre la prova del danno
all’ateneo e non la presunzione assoluta dello stesso (Corte dei conti sezione giurisprudenziale
Emilia Romagna n.14/2014 ). Inoltre nel caso di specie considerato non si è dimostrato che
l’esercizio di attività vietate abbia avuto ripercussioni nell’attività di docente vista anche la
produzione scientifica e lo svolgimento di attività didattica nel periodo di riferimento.
Le responsabilità accertate
La Corte pertanto mentre esclude la qualificazione del danno con riferimento ai periodi di
svolgimento delle attività vietate (anche in considerazione del fatto che il docente in alcuni di
essi era a tempo definito) dall’altra esamina l’ultima voce di danno che riguarda le somme
percepite dal docente nei giorni in cui era assente ai Consigli di facoltà e di Dipartimento. Dal
momento che la partecipazione agli organi costituisce per il docente un obbligo ai sensi
dell’articolo 10 comma 2 del dpr 383/80 e successive modifiche, in questo caso non è possibile
escludere il danno. In questi giorni di assenza il professore non ha svolto alcuna attività e quindi
la somma va restituita all’ateneo.

L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e pubblicato su Scuola24 in data 29.04.2015

Per le università cambiano le modalità di comunicazione delle varianti d’opera

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Università | Commenti disabilitati su Per le università cambiano le modalità di comunicazione delle varianti d’opera

Con comunicato del 17 marzo 2015 l’Anac ha fornito le nuove modalità di trasmissione delle variati in corso d’opera di lavori, di cui all’articolo 37 della legge n.114/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari). La nuova modalità si è resa indispensabile in quanto, dall’esame delle prime comunicazioni effettuate all’Autorità, è emerso un quadro talvolta incompleto della documentazione allegata e delle informazioni complementari rispetto agli obblighi introdotti dall’ex Avcp ovvero carente sul piano della chiarezza e coerenza delle
informazioni e degli atti da trasmettere. In alcuni settori la documentazione è organizzata
secondo procedure e modelli che si discostano da quelli previsti dal regolamento di attuazione
del codice dei contratti, di conseguenza è stato predisposto un «modulo di trasmissione» in
modo che le informazioni salienti richieste dall’articolo 37 e dai precedenti comunicati
(confermati) siano già estratte, controllate e raccolte in elenchi prima della trasmissione.
Le modalità di comunicazione
La comunicazione da effettuare, che si ricorda va fatta esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
protocollo@pec.anticorruzione.it entro 30 giorni dall’adozione della variante, deve contenere in
allegato l’elenco generale della documentazione con eventuali codici di lettura e consultazione.
Andrà effettuata una distinta comunicazione ogni Cig (con relativo Cup), salvo i Cig aggiuntivi
per le varianti che superano il quinto d’obbligo. Deve inoltre essere integrata la documentazione
volta a contestualizzare la variante rispetto all’arco temporale del contratto con l’obbligo di
produrre il verbale di consegna e di sospensione dei lavori (qualora sussista), le proroghe, ecc.
nonché lo stato di avanzamento dei lavori emesso prima della variante e/o la valutazione dei
lavori comunque contabilizzati sebbene non sia stato eventualmente possibile trasferire il
maturato economico in apposito Sal. In questo quadro assume particolare rilevanza la figura del
responsabile del procedimento (Rup), il quale ha tra i suoi compiti l’accertamento delle cause
delle varianti. Il Rup deve produrre apposita relazione nella quale espone l’iter logico e
giustificativo della variante in maniera indipendente dagli accertamenti della direzione lavori,
con evidenza delle fasi del procedimento, dalla progettazione, all’affidamento, all’evoluzione dei
quadri economici, alle Conferenze dei servizi e alle prescrizioni impartite dagli Enti tenuti a
esprimersi ai sensi della normativa vigente, fino alle principali vicissitudini occorse durante
l’esecuzione. Il Rup dovrà altresì esprimersi sulla completezza e adeguatezza dei dati e degli
accertamenti preliminari mettendo così in relazione le cause della variante con le eventuali
inadeguatezze dei dati e delle ricerche e studi preliminari utilizzati per la progettazione, in tutti i
livelli della stessa. Dovranno essere altresì allegati gli eventuali pareri di Enti terzi – organi
deliberanti a qualsiasi titolo, valutate le motivazioni di eventuali disarmonie tra gli esiti della
Conferenza dei servizi e i pareri in seguito rilasciati dai medesimi Enti, indicati gli eventuali
pareri sulla variante da parte del progettista, del verificatore, del collaudatore in corso d’opera,
ecc. – se espressi. Nella relazione del Rup, eventualmente si valuteranno anche i rapporti tra la
variante oggetto di trasmissione e le “varianti migliorative” proposte in fase di offerta nonché la
relazione tra la variante e l’adeguatezza della progettazione delle interferenze.
Le varianti da comunicare all’Autorità
Sono da comunicare a carico del Rup le varianti in cui: l’importo dell’appalto a base di gara sia
superiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 28 del Dlgs n.163/2006 (attualmente 5,2 mln
di euro);l’importo sia superiore al 10 % del contratto originario. Tuttavia le stazioni appaltanti,
in applicazione dell’articolo 6, comma 9, del Dlgs 163/2006, sono tenute alla trasmissione
all’Anac della documentazione di variante anche nei seguenti casi:
– nel caso in cui il superamento del 10% sia determinato dal cumulo di più fattispecie di variante,
purché almeno una sia riconducibile a quelle individuate dal primo comma dell’articolo 37 della
legge 114/2014; nei contratti misti con prevalenza di servizi o di forniture, nella misura in cui la
variante riguardi l’esecuzione di lavori e l’importo dei lavori stessi (a base di gara) sia superiore
alla soglia comunitaria; per le varianti relative ad appalti nei settori speciali o relative ad
interventi emergenziali sottoposti a deroga; per le varianti ripetute relative ad un medesimo
appalto, qualora, ferme restanti le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo superi il
10% dell’importo originario del contratto. Sono soggette all’obbligo di trasmissione ad Anac
anche le varianti in corso d’opera inerenti i contratti del Contraente Generale che, ai sensi
dell’articolo 176, comma 5, lett.a), Dlgs 163/2006, sono a carico del medesimo Contraente
Generale nel caso di «forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o
di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore», con gli stessi importi previsti per
l’appalto e per i settori ordinari. In aggiunta, le varianti di cui all’articolo 37, comma 1 dovranno
essere comunicate in forma sintetica all’Osservatorio dei contratti pubblici, come pure quelle
d’importo inferiore e quelle di altra fattispecie, sempre nel rispetto del termine di 30 giorni
dall’adozione delle stesse. Pare quindi che ora il vero perno decisionale ruoti attorno alla figura
dal Rup il quale non deve solo garantire la corretta esecuzione della procedura ma deve
garantire altresì la necessità di interventi straordinari o suppletivi assumendo in proprio la
responsabilità di tale scelta e questo nelle Università diventa importante.

L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e dal dott. Domenicali in data 24.03.2015 e pubblicato su Scuola24