Con comunicato del 17 marzo 2015 l’Anac ha fornito le nuove modalità di trasmissione delle variati in corso d’opera di lavori, di cui all’articolo 37 della legge n.114/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari). La nuova modalità si è resa indispensabile in quanto, dall’esame delle prime comunicazioni effettuate all’Autorità, è emerso un quadro talvolta incompleto della documentazione allegata e delle informazioni complementari rispetto agli obblighi introdotti dall’ex Avcp ovvero carente sul piano della chiarezza e coerenza delle
informazioni e degli atti da trasmettere. In alcuni settori la documentazione è organizzata
secondo procedure e modelli che si discostano da quelli previsti dal regolamento di attuazione
del codice dei contratti, di conseguenza è stato predisposto un «modulo di trasmissione» in
modo che le informazioni salienti richieste dall’articolo 37 e dai precedenti comunicati
(confermati) siano già estratte, controllate e raccolte in elenchi prima della trasmissione.
Le modalità di comunicazione
La comunicazione da effettuare, che si ricorda va fatta esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
protocollo@pec.anticorruzione.it entro 30 giorni dall’adozione della variante, deve contenere in
allegato l’elenco generale della documentazione con eventuali codici di lettura e consultazione.
Andrà effettuata una distinta comunicazione ogni Cig (con relativo Cup), salvo i Cig aggiuntivi
per le varianti che superano il quinto d’obbligo. Deve inoltre essere integrata la documentazione
volta a contestualizzare la variante rispetto all’arco temporale del contratto con l’obbligo di
produrre il verbale di consegna e di sospensione dei lavori (qualora sussista), le proroghe, ecc.
nonché lo stato di avanzamento dei lavori emesso prima della variante e/o la valutazione dei
lavori comunque contabilizzati sebbene non sia stato eventualmente possibile trasferire il
maturato economico in apposito Sal. In questo quadro assume particolare rilevanza la figura del
responsabile del procedimento (Rup), il quale ha tra i suoi compiti l’accertamento delle cause
delle varianti. Il Rup deve produrre apposita relazione nella quale espone l’iter logico e
giustificativo della variante in maniera indipendente dagli accertamenti della direzione lavori,
con evidenza delle fasi del procedimento, dalla progettazione, all’affidamento, all’evoluzione dei
quadri economici, alle Conferenze dei servizi e alle prescrizioni impartite dagli Enti tenuti a
esprimersi ai sensi della normativa vigente, fino alle principali vicissitudini occorse durante
l’esecuzione. Il Rup dovrà altresì esprimersi sulla completezza e adeguatezza dei dati e degli
accertamenti preliminari mettendo così in relazione le cause della variante con le eventuali
inadeguatezze dei dati e delle ricerche e studi preliminari utilizzati per la progettazione, in tutti i
livelli della stessa. Dovranno essere altresì allegati gli eventuali pareri di Enti terzi – organi
deliberanti a qualsiasi titolo, valutate le motivazioni di eventuali disarmonie tra gli esiti della
Conferenza dei servizi e i pareri in seguito rilasciati dai medesimi Enti, indicati gli eventuali
pareri sulla variante da parte del progettista, del verificatore, del collaudatore in corso d’opera,
ecc. – se espressi. Nella relazione del Rup, eventualmente si valuteranno anche i rapporti tra la
variante oggetto di trasmissione e le “varianti migliorative” proposte in fase di offerta nonché la
relazione tra la variante e l’adeguatezza della progettazione delle interferenze.
Le varianti da comunicare all’Autorità
Sono da comunicare a carico del Rup le varianti in cui: l’importo dell’appalto a base di gara sia
superiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 28 del Dlgs n.163/2006 (attualmente 5,2 mln
di euro);l’importo sia superiore al 10 % del contratto originario. Tuttavia le stazioni appaltanti,
in applicazione dell’articolo 6, comma 9, del Dlgs 163/2006, sono tenute alla trasmissione
all’Anac della documentazione di variante anche nei seguenti casi:
– nel caso in cui il superamento del 10% sia determinato dal cumulo di più fattispecie di variante,
purché almeno una sia riconducibile a quelle individuate dal primo comma dell’articolo 37 della
legge 114/2014; nei contratti misti con prevalenza di servizi o di forniture, nella misura in cui la
variante riguardi l’esecuzione di lavori e l’importo dei lavori stessi (a base di gara) sia superiore
alla soglia comunitaria; per le varianti relative ad appalti nei settori speciali o relative ad
interventi emergenziali sottoposti a deroga; per le varianti ripetute relative ad un medesimo
appalto, qualora, ferme restanti le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo superi il
10% dell’importo originario del contratto. Sono soggette all’obbligo di trasmissione ad Anac
anche le varianti in corso d’opera inerenti i contratti del Contraente Generale che, ai sensi
dell’articolo 176, comma 5, lett.a), Dlgs 163/2006, sono a carico del medesimo Contraente
Generale nel caso di «forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o
di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore», con gli stessi importi previsti per
l’appalto e per i settori ordinari. In aggiunta, le varianti di cui all’articolo 37, comma 1 dovranno
essere comunicate in forma sintetica all’Osservatorio dei contratti pubblici, come pure quelle
d’importo inferiore e quelle di altra fattispecie, sempre nel rispetto del termine di 30 giorni
dall’adozione delle stesse. Pare quindi che ora il vero perno decisionale ruoti attorno alla figura
dal Rup il quale non deve solo garantire la corretta esecuzione della procedura ma deve
garantire altresì la necessità di interventi straordinari o suppletivi assumendo in proprio la
responsabilità di tale scelta e questo nelle Università diventa importante.
L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e dal dott. Domenicali in data 24.03.2015 e pubblicato su Scuola24