Con la sentenza n. 323 del 7 agosto 2015, il Tar di Trieste ha annullato gli atti di una procedura
selettiva per la chiamata, effettuata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 240/2010, per
un posto di professore universitario di II fascia indetta dall’Università degli studi di Udine. Fra i
vari motivi di gravame, accolti dal Tar, vale la pena soffermarsi su quello relativo
all’incompatibilità sussistente fra la candidata risultata vincitrice e uno dei componenti della
commissione, legati da una lunga e costante collaborazione in studi e ricerche che, ad avviso del
ricorrente, trascendeva il mero rapporto docente discente.
Il caso specifico
Il collegio, infatti, ha tenuto in considerazione il fatto che, come risulta dall’elenco delle
pubblicazioni scientifiche possedute, il membro della commissione e la vincitrice della selezione
sono coautori di 54 articoli pubblicati su riviste nazionali e internazionali e in 4 su 5 reviews su
riviste internazionali. Ancora, nell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate dalla
ricorrente per la selezione, ovvero quelle che la stessa ha offerto in valutazione, la professoressa
membro della commissione e la vincitrice sono coautrici di 16 lavori su 20. Ad avviso del
collegio, tale circostanza è in grado di compromettere la serenità e obiettività del giudizio.
Infatti il «Collegio non ignora che seppure in giurisprudenza è stato affermato che “i rapporti
scaturiti dalla cura delle pubblicazioni scientifiche in comune fra i membri della commissione
d’esame e i candidati non costituiscono di per se soli vizi della procedura concorsuale né
alterano la par condicio fra candidati specie se si considera che nel mondo accademico le
pubblicazioni congiunte sono ricorrenti per il rilievo che assumono come titoli valutabili, nelle
carriere scientifiche dei concorsi”, pur tuttavia, nel caso in specie, l’intensità della collaborazione
scientifica fra la candidata e il membro di commissione sia di per sé ostativa all’espressione da
parte di quest’ultima di un giudizio obiettivo e imparziale, essendo ovviamente assai difficile
che la commissaria non valuti in maniera più che positiva dei lavori per la cui realizzazione ha
offerto il proprio personale contributo scientifico».
La giurisprudenza
Il Tar friulano fa dunque proprio l’assunto del tar Molise nella sentenza del 12 luglio 2012, n. 715,
ovvero che «è evidente che in un concorso pubblico universitario basato sula valutazione
comparativa dei titoli scientifici non può essere priva di rilievo la circostanza che uno dei
commissari sia coautore insieme a uno dei candidati di numerosissimi lavori scientifici proposti
per la valutazione sia la stessa persona a dare una valutazione- sia pure in un giudizio condiviso
da tutta la commissione- sui lavori scientifici di cui essa è coautrice.
A tale conclusione si giunge anche senza dover supporre che fra commissaria e concorrente vi
sia una comunanza di interessi di vita di intensità tale da porre in parentesi la serenità di
giudizio della componente della commissione». Il Collegio, in sostanza, ha condiviso le
considerazioni più volte espresse dal Consiglio di Stato (ex pluris Cons. Stato V, 3133/2012)
secondo cui il conflitto di interessi «si individua nel contrasto tra due interessi facenti capo a
una stessa persona, uno dei quali di tipo istituzionale e l’altro di tipo personale». In questi casi
sussiste un obbligo di astensione la cui ratio «va ricondotta al principio costituzionale
dell’imparzialità dell’azione amministrativa, sancito dall’articolo 97 Costituzione, ma anche
dall’articolo 1 della legge 241/90, a tutela del prestigio dell’Amministrazione che deve essere
posta al di sopra del sospetto di parzialità, e costituisce regola tanto ampia, quanto insuscettibile
di compressione alcuna». La trasparenza dell’agire pubblico deve quindi essere assicurata da
un’azione amministrativa retta dai principi di imparzialità e di buon andamento (ex art. 97
Cost.), oltre che di uguaglianza (ex art. 3 Cost.), imponendo che le Commissioni concorsuali
assolvano i loro compiti in perfetta neutralità, rendendo incompatibile la presenza di un
componente che si trovi in conflitto di interessi.
L’articolo è stato scritto dal dott. Vincenzo Tedesco e pubblicato su Scuola24 in data 18.09.2015