Cosa cambia negli Atenei con il nuovo Codice degli Appalti

Mag 13, 2016 | Posted by in News, Università | Commenti disabilitati su Cosa cambia negli Atenei con il nuovo Codice degli Appalti

È stato da poco pubblicato il cosiddetto codice degli appalti: si tratta del decreto legislativo 18
aprile 2016 n.50 (Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n.91 Supplemento Ordinario 10 e 11) di
attuazione delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. I primi
commenti e reazioni – come quelle al centro dell’incontro svoltosi sul tema dall’assemblea del
Codau lo scorso 15 aprile – hanno evidenziato le criticità nell’adozione delle varie misure e le
attività conseguenti da parte degli atenei.

I contratti sotto soglia…

Per approfondire questi paragrafi cliccare qui

L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e pubblicato su Scuola24 in data 04.05.2016

Per l’Università scatta l’ora del piano integrato della performance

Mag 13, 2016 | Posted by in News, Università | Commenti disabilitati su Per l’Università scatta l’ora del piano integrato della performance

Sono state pubblicate per la consultazione pubblica che terminerà il 26 giugno 2015 le linee
guida per la gestione integrata delle performance negli atenei. Si tratta di un documento molto
complesso che cerca di rispondere in primis ai nuovi compiti assegnati dalla legge all’Anvur. Si
ricorda che nell’estate del 2013 l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca ha acquisito nuove competenze in materia di valutazione delle attività
amministrative degli atenei e degli enti di ricerca vigilati dal Miur. Affiancando questa nuova
attività alle proprie funzioni di valutazione esterna della didattica e della ricerca, l’Agenzia ha
impostato il nuovo ruolo in una prospettiva sistemica. In particolare queste linee guida possono
esser lette come la necessità riconosciuta di tener conto delle specificità del mondo
dell’università e della ricerca. Tale interpretazione dovrebbe essere ulteriormente rafforzata
dalla recente riforma della Pa attualmente in discussione in Parlamento e dalle istanze di
riordino della disciplina per la gestione della performance stabilite dal Dl 90/2014 (convertito
poi, con modificazioni, dalla legge 114/2014), in cui viene attribuito al dipartimento della
Funzione pubblica un nuovo ruolo di indirizzo all’interno della nascente Rete nazionale per la
valutazione delle altre amministrazioni pubbliche.
I principi a cui attenersi
Il documento fornisce indicazioni operative alle università italiane per la gestione e la
valutazione delle attività amministrative, seguendo i principi di semplificazione e integrazione,
nel rispetto dell’autonomia garantita all’università̀ dall’articolo 33 della Costituzione (che la
differenzia, all’interno del comparto, dagli enti pubblici di ricerca e in generale da tutte le
pubbliche amministrazioni italiane). Tra le novità più importanti si rinvengono alcune esigenze
più volte espresse dal Codau che ha evidenziato le singolarità degli atenei, recepita anche
all’interno della legislazione di fonte primaria, basata su due specifiche logiche, diverse e
complementari:
– la logica accademica, basata su principi di autonomia e autoregolazione del lavoro di tipo
professionale (in senso lato);
– la logica tecnico-amministrativa, basata su principi di organizzazione gerarchica e
orientamento agli obiettivi.
Ne consegue ad esempio l’idea del c.d. “Piano integrato” caratterizzata da una nozione
“allargata” di performance, intesa non tanto come l’insieme delle attività̀ ordinarie e ripetute
dell’amministrazione osservabile attraverso i suoi prodotti tipici (output), quanto piuttosto come
la capacità delle università̀ di relazionarsi dinamicamente con il mondo esterno in modo
reciprocamente vantaggioso, duraturo e sostenibile (outcome e impatto).
Le cinque azioni da individuare
Il Piano che viene descritto nella bozza delle linee guida dovrà essere redatto secondo i criteri di
valutazione indicati qui di seguito, suddivisi nelle cinque sezioni minime ritenute necessarie per
una corretta gestione del ciclo della performance.
1.Integrazione con la programmazione strategica
– Riferimenti espliciti e coerenti con l’ultimo aggiornamento del documento di programmazione
strategica triennale;
– presenza all’interno del documento di programmazione triennale del riferimento alla
performance, alla trasparenza e anticorruzione e agli obblighi connessi. In particolare grande
spazio verrà dato alla gestione delle aree di rischio secondo i principi contenuti nelle direttive
europee.
2.Performance organizzativa
– Presenza, grado di articolazione e pertinenza degli obiettivi operativi;
– adeguatezza del processo di costruzione e condivisione degli obiettivi (partecipazione attiva di
tutte le strutture dell’amministrazione)
– coerenza interna tra i diversi obiettivi (identificazione e gestione dei trade off);
– sostenibilità̀degli obiettivi rispetto alle risorse disponibili e all’orizzonte temporale;
– metodologia dell’analisi del benessere organizzativo, esiti e utilizzo dei risultati.
3.Analisi dei rischi
– Rispondenza della analisi alle norme vigenti e alle direttive Anac;
– coerenza dell’analisi dei rischi rispetto alla programmazione strategica di ateneo;
– raccordo non formale con la pianificazione della performance organizzativa e individuale.
4.Trasparenza e anticorruzione
– Rispondenza della analisi alle norme vigenti e alle direttive Anac;
– coerenza del Piano rispetto alla programmazione strategica di ateneo;
– raccordo non formale con la pianificazione della performance organizzativa e individuale.
5.Performance individuale
– Metodologia nell’assegnazione degli obiettivi alle diverse unitàoperative (uffici) e
nell’attribuzione dei risultati;
– utilizzo coerente della misurazione dei risultati per l’assegnazione dei premi;
– argomentazioni ed evidenze a supporto della scelta (eventuale) di non procedere alla
valutazione della performance individuale.
In buona sostanza una mezza rivoluzione o meglio un tentativo sacrosanto di razionalizzare i
vari documenti di programmazione e i vari adempimenti a carico degli atenei. Ci si augura che
gli obiettivi di semplificazione siano alla fine coerenti e vadano nella direzione di rafforzare
l’autonomia e la specificità delle università.

Docenza universitaria incompatibile con altre professioni

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Università | Commenti disabilitati su Docenza universitaria incompatibile con altre professioni

I professori universitari a tempo pieno non possono svolgere attività professionali né ricoprire
cariche in enti e società costituiti a fine di lucro perché tali attività sono assolutamente
incompatibili con il regime di impegno prescelto, anche qualora vi siano autorizzati dall’ateneo,
in quanto tale autorizzazione è illegittima. Le prestazioni professionali svolte in regime di
partita Iva non possono considerarsi attività occasionali compatibili con la posizione di
professore universitario in regime di tempo pieno.
L’eventuale svolgimento di attività in violazione delle suddette norme è sottoposto alla
giurisdizione della Corte dei conti in quanto causa di responsabilità amministrativa per il danno
erariale cagionato all’ateneo, consistente nella differenza tra quanto percepito come professore
a tempo pieno e quanto sarebbe spettato per il tempo definito, maggiorato di eventuali
indennità percepite sul presupposto di aver scelto il regime di impegno a tempi pieno (indennità
di carica, indennità di incentivazione alla didattica). Il danno sussiste indipendentemente dal
fatto che le attività didattiche siano state regolarmente svolte dai docenti. Questi principi sono
affermati dalla recente sentenza della Corte dei conti Sezione Campania n. 305 del 30 marz0
2015

Per conoscere i motivi specifici per i quali l’incompatibilità è totale, si prega di leggere il post scaricabile qui.

L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e pubblicato su Scuola24 in data 19.05.2015

Piano integrato per gli Atenei; ecco perché è un’occasione

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Università | Commenti disabilitati su Piano integrato per gli Atenei; ecco perché è un’occasione

Sono di nuova emanazione le linee guida per la gestione integrata del ciclo della performance
che l’Anvur ha predisposto per razionalizzare i diversi vincoli normativi gravanti sugli atenei
che, frutto di differenti disposizioni succedutesi nel tempo, avevano finito per costituire un
quadro frammentato e disorganico di meri adempimenti. Non è infrequente che il legislatore, a
fronte di esigenze specifiche o impellenti, emani disposizioni settoriali senza riuscire a
mantenere una coerenza complessiva nel quadro delle norme che impattano su un determinato
settore o categoria di soggetti. Il caso della misurazione delle performance degli atenei statali ne
costituisce un esempio in quanto, fin dal 2005 era stato previsto il concetto di programmazione
strategica triennale, successivamente con il Dlgs 150/2009 (cosiddetta legge Brunetta) era
comparsa la logica della valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni a livello
organizzativo ed individuale e ancora con la legge 190/2012 venivano inserite le disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione.
L’innovatività del Piano
In realtà esiste un unico filo conduttore che unisce questi aspetti apparentemente disgiunti: la
performance che gli atenei, pur nella tutela delle garanzie di autonomia e indipendenza
riconosciute a livello costituzionale (cosiddetta autonomia responsabile), sono chiamati a
realizzare al pari delle altre pubbliche amministrazioni. Le nuove linee guida costituiscono una
tappa fondamentale verso un passaggio di integrazione che parte dalla visione strategica
determinata dall’organo di programmazione e indirizzo politico degli atenei, il Consiglio di
amministrazione, e attraversa le aree istituzionali della didattica, della ricerca e della cosiddetta
terza missione, mantenendo la possibilità di declinare ulteriori ambiti specifici su cui ciascun
ateneo è disposto a misurare i propri risultati. Il vero aspetto innovativo risiede nella visione
unitaria che il documento di programmazione chiamato Piano integrato potrà realizzare sulla
performance, la trasparenza e l’anticorruzione, nella considerazione che gli ultimi due aspetti
costituiscono solo diverse prospettive del primo. Non di meno, il Piano integrato si propone di
misurare essenzialmente la performance amministrativa, pur traendo origine dalla strategia
complessiva dell’ateneo, misurata dall’insieme di azioni e attività realizzate a supporto delle
missioni istituzionali dell’ateneo stesso.
Le sezioni del modello
Il modello proposto prevede, dopo l’inquadramento strategico dell’ateneo, l’esposizione della
performance organizzativa che costituisce ambito di azione del Direttore generale quale organo
di trasmissione della volontà strategico-politica dell’ateneo verso gli obiettivi strettamente
operativi. Una specifica sezione, che risponderà alle direttive dell’Anac, sarà dedicata alla
prevenzione della corruzione, con l’individuazione delle aree di rischio e le misure previste per
la relativa mitigazione. Un’altra sezione riguarderà comunicazione e trasparenza, per esporre la
strategia comunicativa dell’ateneo e per accogliere le indagini sul benessere organizzativo,
nonché le attività con ricaduta sociale e le politiche di qualità attuate. Una ulteriore sezione
riguarderà la performance individuale attraverso il sistema di valutazione e incentivazione del
personale addetto alle attività tecnico-amministrative. Si tratta di un’occasione storica per gli
atenei per andare finalmente oltre al semplice adempimento burocratico e poter realizzare un
piano realmente efficace con l’intento di creare una visione unitaria degli indirizzi e degli
obiettivi strategici rispetto alle varie componenti che operano all’interno degli atenei e alle
risorse a disposizione.

L’articolo è stato scritto dal dott. Domenicali e pubblicato da Scuola24 il 27.05.2015

Per l’incompatibilità dei docenti il danno erariale non scatta subito

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Università | Commenti disabilitati su Per l’incompatibilità dei docenti il danno erariale non scatta subito

Lo svolgimento di attività incompatibili con lo status di docente universitario a tempo pieno non
determina di per sé danno erariale, occorrendo a tal fine la prova del nocumento che in concreto
sia derivato dalla corresponsione dello stipendio a fronte dell’attività regolarmente prestata dal
docente. L’interessante principio emerge dalla sentenza della Corte dei conti sezione
giurisdizionale della Liguria n.25 del 16 aprile scorso che ha giudicato il caso di un professore
universitario che aveva esercitato attività «dell’industria e del commercio» e attività liberoprofessionale
senza la prescritta autorizzazione prevista dallo status di dipendente pubblico.
Le contestazioni al docente
In particolare la procura regionale della Corte dei conti chiedeva il risarcimento nei confronti
dell’Università di appartenenza del professore di una somma di oltre 300mila euro. In
particolare oltre alle accuse relative allo svolgimento di attività professionale si evidenziava che
il docente era stato amministratore unico, per un certo periodo di una società. In questo quadro
la procura evidenziava che comunque il dipendente avrebbe violato la previsione dell’articolo 53
del Dlgs 165/2001 che prevede l’autorizzazione da parte della pubblica amministrazione per lo
svolgimento degli incarichi retribuiti ma anche l’articolo 60 del testo unico degli impiegati civili
dello stato che (Dpr n.3/1957) che vieta l’esercizio dell’industria e del commercio. Inoltre si
evidenziava da parte del docente un comportamento di occultamento doloso per non aver
comunicato al proprio ateneo fatti che era necessario ai sensi delle norme comunicare.
L’esclusione del danno erariale
La sezione ligure della Corte dei conti in primis va a verificare se esiste effettivamente il danno
che com’è noto rappresenta il presupposto indefettibile della responsabilità amministrativa. Nel
caso di specie la Corte ritiene che per qualificare la responsabilità amministrativa è
indispensabile che ci sia un danno concreto e attuale per l’erario. Pertanto non esiste
automatismo tra violazione delle norme sull’incompatibilità e danno per la pubblica
amministrazione come vorrebbe dimostrare la procura poiché anche se ai sensi dell’articolo 60
sopracitato è previsto nei casi più gravi la decadenza dall’impiego, nessuna norma dispone che
la trasgressione del divieto di svolgere determinate attività integra un danno erariale. Lo stesso
principio è stato espresso dalla giurisprudenza in situazioni analoghe , si pensi alle attività
incompatibili esercitate da un docente a tempo pieno occorendo sempre la prova del danno
all’ateneo e non la presunzione assoluta dello stesso (Corte dei conti sezione giurisprudenziale
Emilia Romagna n.14/2014 ). Inoltre nel caso di specie considerato non si è dimostrato che
l’esercizio di attività vietate abbia avuto ripercussioni nell’attività di docente vista anche la
produzione scientifica e lo svolgimento di attività didattica nel periodo di riferimento.
Le responsabilità accertate
La Corte pertanto mentre esclude la qualificazione del danno con riferimento ai periodi di
svolgimento delle attività vietate (anche in considerazione del fatto che il docente in alcuni di
essi era a tempo definito) dall’altra esamina l’ultima voce di danno che riguarda le somme
percepite dal docente nei giorni in cui era assente ai Consigli di facoltà e di Dipartimento. Dal
momento che la partecipazione agli organi costituisce per il docente un obbligo ai sensi
dell’articolo 10 comma 2 del dpr 383/80 e successive modifiche, in questo caso non è possibile
escludere il danno. In questi giorni di assenza il professore non ha svolto alcuna attività e quindi
la somma va restituita all’ateneo.

L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e pubblicato su Scuola24 in data 29.04.2015