Per l’incompatibilità dei docenti il danno erariale non scatta subito

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Università | Commenti disabilitati su Per l’incompatibilità dei docenti il danno erariale non scatta subito

Lo svolgimento di attività incompatibili con lo status di docente universitario a tempo pieno non
determina di per sé danno erariale, occorrendo a tal fine la prova del nocumento che in concreto
sia derivato dalla corresponsione dello stipendio a fronte dell’attività regolarmente prestata dal
docente. L’interessante principio emerge dalla sentenza della Corte dei conti sezione
giurisdizionale della Liguria n.25 del 16 aprile scorso che ha giudicato il caso di un professore
universitario che aveva esercitato attività «dell’industria e del commercio» e attività liberoprofessionale
senza la prescritta autorizzazione prevista dallo status di dipendente pubblico.
Le contestazioni al docente
In particolare la procura regionale della Corte dei conti chiedeva il risarcimento nei confronti
dell’Università di appartenenza del professore di una somma di oltre 300mila euro. In
particolare oltre alle accuse relative allo svolgimento di attività professionale si evidenziava che
il docente era stato amministratore unico, per un certo periodo di una società. In questo quadro
la procura evidenziava che comunque il dipendente avrebbe violato la previsione dell’articolo 53
del Dlgs 165/2001 che prevede l’autorizzazione da parte della pubblica amministrazione per lo
svolgimento degli incarichi retribuiti ma anche l’articolo 60 del testo unico degli impiegati civili
dello stato che (Dpr n.3/1957) che vieta l’esercizio dell’industria e del commercio. Inoltre si
evidenziava da parte del docente un comportamento di occultamento doloso per non aver
comunicato al proprio ateneo fatti che era necessario ai sensi delle norme comunicare.
L’esclusione del danno erariale
La sezione ligure della Corte dei conti in primis va a verificare se esiste effettivamente il danno
che com’è noto rappresenta il presupposto indefettibile della responsabilità amministrativa. Nel
caso di specie la Corte ritiene che per qualificare la responsabilità amministrativa è
indispensabile che ci sia un danno concreto e attuale per l’erario. Pertanto non esiste
automatismo tra violazione delle norme sull’incompatibilità e danno per la pubblica
amministrazione come vorrebbe dimostrare la procura poiché anche se ai sensi dell’articolo 60
sopracitato è previsto nei casi più gravi la decadenza dall’impiego, nessuna norma dispone che
la trasgressione del divieto di svolgere determinate attività integra un danno erariale. Lo stesso
principio è stato espresso dalla giurisprudenza in situazioni analoghe , si pensi alle attività
incompatibili esercitate da un docente a tempo pieno occorendo sempre la prova del danno
all’ateneo e non la presunzione assoluta dello stesso (Corte dei conti sezione giurisprudenziale
Emilia Romagna n.14/2014 ). Inoltre nel caso di specie considerato non si è dimostrato che
l’esercizio di attività vietate abbia avuto ripercussioni nell’attività di docente vista anche la
produzione scientifica e lo svolgimento di attività didattica nel periodo di riferimento.
Le responsabilità accertate
La Corte pertanto mentre esclude la qualificazione del danno con riferimento ai periodi di
svolgimento delle attività vietate (anche in considerazione del fatto che il docente in alcuni di
essi era a tempo definito) dall’altra esamina l’ultima voce di danno che riguarda le somme
percepite dal docente nei giorni in cui era assente ai Consigli di facoltà e di Dipartimento. Dal
momento che la partecipazione agli organi costituisce per il docente un obbligo ai sensi
dell’articolo 10 comma 2 del dpr 383/80 e successive modifiche, in questo caso non è possibile
escludere il danno. In questi giorni di assenza il professore non ha svolto alcuna attività e quindi
la somma va restituita all’ateneo.

L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e pubblicato su Scuola24 in data 29.04.2015

Per le università cambiano le modalità di comunicazione delle varianti d’opera

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Università | Commenti disabilitati su Per le università cambiano le modalità di comunicazione delle varianti d’opera

Con comunicato del 17 marzo 2015 l’Anac ha fornito le nuove modalità di trasmissione delle variati in corso d’opera di lavori, di cui all’articolo 37 della legge n.114/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari). La nuova modalità si è resa indispensabile in quanto, dall’esame delle prime comunicazioni effettuate all’Autorità, è emerso un quadro talvolta incompleto della documentazione allegata e delle informazioni complementari rispetto agli obblighi introdotti dall’ex Avcp ovvero carente sul piano della chiarezza e coerenza delle
informazioni e degli atti da trasmettere. In alcuni settori la documentazione è organizzata
secondo procedure e modelli che si discostano da quelli previsti dal regolamento di attuazione
del codice dei contratti, di conseguenza è stato predisposto un «modulo di trasmissione» in
modo che le informazioni salienti richieste dall’articolo 37 e dai precedenti comunicati
(confermati) siano già estratte, controllate e raccolte in elenchi prima della trasmissione.
Le modalità di comunicazione
La comunicazione da effettuare, che si ricorda va fatta esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
protocollo@pec.anticorruzione.it entro 30 giorni dall’adozione della variante, deve contenere in
allegato l’elenco generale della documentazione con eventuali codici di lettura e consultazione.
Andrà effettuata una distinta comunicazione ogni Cig (con relativo Cup), salvo i Cig aggiuntivi
per le varianti che superano il quinto d’obbligo. Deve inoltre essere integrata la documentazione
volta a contestualizzare la variante rispetto all’arco temporale del contratto con l’obbligo di
produrre il verbale di consegna e di sospensione dei lavori (qualora sussista), le proroghe, ecc.
nonché lo stato di avanzamento dei lavori emesso prima della variante e/o la valutazione dei
lavori comunque contabilizzati sebbene non sia stato eventualmente possibile trasferire il
maturato economico in apposito Sal. In questo quadro assume particolare rilevanza la figura del
responsabile del procedimento (Rup), il quale ha tra i suoi compiti l’accertamento delle cause
delle varianti. Il Rup deve produrre apposita relazione nella quale espone l’iter logico e
giustificativo della variante in maniera indipendente dagli accertamenti della direzione lavori,
con evidenza delle fasi del procedimento, dalla progettazione, all’affidamento, all’evoluzione dei
quadri economici, alle Conferenze dei servizi e alle prescrizioni impartite dagli Enti tenuti a
esprimersi ai sensi della normativa vigente, fino alle principali vicissitudini occorse durante
l’esecuzione. Il Rup dovrà altresì esprimersi sulla completezza e adeguatezza dei dati e degli
accertamenti preliminari mettendo così in relazione le cause della variante con le eventuali
inadeguatezze dei dati e delle ricerche e studi preliminari utilizzati per la progettazione, in tutti i
livelli della stessa. Dovranno essere altresì allegati gli eventuali pareri di Enti terzi – organi
deliberanti a qualsiasi titolo, valutate le motivazioni di eventuali disarmonie tra gli esiti della
Conferenza dei servizi e i pareri in seguito rilasciati dai medesimi Enti, indicati gli eventuali
pareri sulla variante da parte del progettista, del verificatore, del collaudatore in corso d’opera,
ecc. – se espressi. Nella relazione del Rup, eventualmente si valuteranno anche i rapporti tra la
variante oggetto di trasmissione e le “varianti migliorative” proposte in fase di offerta nonché la
relazione tra la variante e l’adeguatezza della progettazione delle interferenze.
Le varianti da comunicare all’Autorità
Sono da comunicare a carico del Rup le varianti in cui: l’importo dell’appalto a base di gara sia
superiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 28 del Dlgs n.163/2006 (attualmente 5,2 mln
di euro);l’importo sia superiore al 10 % del contratto originario. Tuttavia le stazioni appaltanti,
in applicazione dell’articolo 6, comma 9, del Dlgs 163/2006, sono tenute alla trasmissione
all’Anac della documentazione di variante anche nei seguenti casi:
– nel caso in cui il superamento del 10% sia determinato dal cumulo di più fattispecie di variante,
purché almeno una sia riconducibile a quelle individuate dal primo comma dell’articolo 37 della
legge 114/2014; nei contratti misti con prevalenza di servizi o di forniture, nella misura in cui la
variante riguardi l’esecuzione di lavori e l’importo dei lavori stessi (a base di gara) sia superiore
alla soglia comunitaria; per le varianti relative ad appalti nei settori speciali o relative ad
interventi emergenziali sottoposti a deroga; per le varianti ripetute relative ad un medesimo
appalto, qualora, ferme restanti le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo superi il
10% dell’importo originario del contratto. Sono soggette all’obbligo di trasmissione ad Anac
anche le varianti in corso d’opera inerenti i contratti del Contraente Generale che, ai sensi
dell’articolo 176, comma 5, lett.a), Dlgs 163/2006, sono a carico del medesimo Contraente
Generale nel caso di «forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o
di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore», con gli stessi importi previsti per
l’appalto e per i settori ordinari. In aggiunta, le varianti di cui all’articolo 37, comma 1 dovranno
essere comunicate in forma sintetica all’Osservatorio dei contratti pubblici, come pure quelle
d’importo inferiore e quelle di altra fattispecie, sempre nel rispetto del termine di 30 giorni
dall’adozione delle stesse. Pare quindi che ora il vero perno decisionale ruoti attorno alla figura
dal Rup il quale non deve solo garantire la corretta esecuzione della procedura ma deve
garantire altresì la necessità di interventi straordinari o suppletivi assumendo in proprio la
responsabilità di tale scelta e questo nelle Università diventa importante.

L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e dal dott. Domenicali in data 24.03.2015 e pubblicato su Scuola24

Obblighi di Trasparenza, così l’Anac sanziona chi non pubblica dati

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Diritto Amministrativo | Commenti disabilitati su Obblighi di Trasparenza, così l’Anac sanziona chi non pubblica dati

Il comunicato del Presidente dell’Anac del 25 maggio 2015 prevede che, a far data dal medesimo giorno, vengono pubblicati i nominativi dei soggetti che, obbligati a fornire i propri
dati personali, ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs 33/2013, tra cui anche quelli reddituali e
patrimoniali, non abbiano provveduto a farlo totalmente o anche solo parzialmente.
Contestualmente alla pubblicazione, l’Anac provvede a contestare agli interessati l’irregolarità
e ad irrogare la sanzione pecuniaria in forma ridotta.

Per leggere l’articolo completo vedi qui

L’articolo è stato scritto dal dott. Vincenzo Tedesco e dal dott. Alberto Domenicali ed è stato pubblicato su Scuola24 in data 03.06.2015

Obblighi di Trasparenza; le verifiche degli OIV entro il 31.01.2015

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Diritto Amministrativo | Commenti disabilitati su Obblighi di Trasparenza; le verifiche degli OIV entro il 31.01.2015

Obblighi di Trasparenza: le verifiche dei nuclei di valutazione entro il 31 Gennaio 2015

La delibera Anac del 3 dicembre 2014, pubblicata solo lo scorso 24 dicembre, definisce le
procedure di verifica e attestazione che i Nuclei di valutazione di ciascun ateneo in veste di Oiv
(Organismo interno di valutazione) dovranno eseguire entro il 31 gennaio 2015, con riferimento
allo stato dell’arte del rispetto degli obblighi di trasparenza al 31 dicembre 2014.

Per continuare a leggere cliccare qui.

L’articolo è stato scritto dal dott. Vincenzo Tedesco e dal dott. Alberto Domenicali e pubblicato su Scuola24 in data 05.01.2015.

E-government e voto elettronico

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Diritto Amministrativo | Commenti disabilitati su E-government e voto elettronico

L’articolo seguente è dedicato alla Tesi redatta per il conseguimento del Master in Scienza delle Legislazione ottenuto nell’anno accademico 2001-2002 presso il Dipartimento di Scienze della Politica della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pisa.

Il titolo della Tesi è “E-government e voto elettronico. Le applicazioni in Europa e nel Mondo. L’implementazione nelle Università: l’esempio dell’Università di Pisa. La programmazione delle attività e la valutazione dei risultati. Come la e-democracy sta cambiando il modo di vivere della società”.

Per leggere la Tesi cliccare qui.